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Illecito utilizzo Legge 104

Illecito utilizzo Legge 104
Ordinanza n. 17102 del 16 giugno 2021 – ricorso 10393-2020
La Corte di appello di Bari confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva respinto l’opposizione avverso il provvedimento di rigettofoto sentenza della domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento proposta da (omissis) nei confronti di (omissis) S.p.a.,

i giudici del merito rilevavano che il (omissis), dipendente di (omissis) s.p.a., aveva ricevuto comunicazione del 20/9/2017 con cui la società, a seguito di accertamento investigativo, aveva evidenziato che il lavoratore, il quale per le giornate del 24 e 25 agosto 2017 aveva usufruito di giorni di permesso ai sensi della |. 104/1992 per assistere la madre, si era intrattenuto in attività incompatibili con l’assistenza, essendosi recato prima presso il mercato, poi al supermercato e infine al mare con la famiglia, piuttosto che presso l’abitazione della madre, convivente con il marito; che il cambio di
residenza della madre presso l’abitazione del (omissis) non era mai stato comunicato a (omissis) S.p.a., se non dopo le contestazioni disciplinari, con conseguente impossibilità per il datore di lavoro di
svolgere i controlli; ritenevano, quindi, corretta l’applicazione della sanzione espulsiva prevista dall’art. 54 CCNL in caso di violazioni dolosamente gravi, tali da non consentire la prosecuzione del
rapporto e da reputare lecito l’utilizzo di attività investigativa in relazione alla verifica della sussistenza di atti illeciti compiuti dai dipendenti durante la fruizione di un permesso;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore sulla base di cinque motivi, illustrati con memorie; (omissis) S-P.-4. resiste con controricorso, la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2021.

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