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Concorrenza sleale

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Concorrenza sleale

ASPETTI DELLA CONCORRENZA SLEALE

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Esaminiamo le condizioni e differenziamo tra concorrenza sleale e deviazione di clientela.

Il concetto di concorrenza sleale, come definito nell’articolo 2598 del codice civile, deriva dalla “ratio” della norma, che impone alle imprese operanti nel mercato di seguire regole di correttezza e lealtà.

Ciò significa che nessuna impresa dovrebbe ottenere vantaggi nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi attraverso l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali.

Di conseguenza, sono considerate in concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi si rivolgono alla stessa categoria di consumatori e operano in qualsiasi fase della produzione o del commercio che conduca alla collocazione di tali beni sul mercato (Cassazione civile Sent., 23/03/2012, n. 4739).

I principali casi di concorrenza sleale includono:

  1. Atti di confusione: utilizzo di nomi o segni distintivi che causano confusione con i nomi e i segni di un’altra azienda (confondibilità), imitazione della forma e dell’aspetto dei prodotti di un concorrente o attività che creano confusione con i prodotti e l’attività di un concorrente.

  2. Atti di denigrazione: diffusione di notizie denigratorie e commenti negativi sui prodotti di un concorrente o sulla sua attività.

  3. Atti di appropriazione di pregi altrui: appropriazione di caratteristiche distintive specifiche dei prodotti della concorrenza.

  4. Atti contrari alla correttezza professionale: violazione dei principi della correttezza professionale che danneggiano l’azienda concorrente, come spionaggio industriale, boicottaggio, storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, e così via.

PRESUPPOSTI

Una particolare forma di concorrenza sleale è rappresentata dal fenomeno noto come sviamento di clientela, che si verifica quando un concorrente sottrae risorse a un’impresa, compreso il suo portafoglio clienti.

Ciò che suscita maggior preoccupazione è il tradimento perpetrato da coloro che hanno fatto parte dell’azienda; che siano stati assunti dalla concorrenza o che abbiano avviato una propria attività, il furto di contatti preziosi costituisce un rischio da non sottovalutare.

Tuttavia, non ogni episodio può essere considerato come sviamento di clientela. Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa di provenienza, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, comunque, non emerga un’attività sistematica di distrazione della clientela.

Indagini aziendali per contrastare la concorrenza sleale I casi più comuni di indagini per concorrenza sleale includono:

  • Infedeltà di soci, collaboratori, dirigenti, amministratori.
  • Vendita di aziende “vuote” e avvio di una nuova attività in concorrenza, trasferendo conoscenze e personale.
  • Verifica di sottrazione di dipendenti, deviazione o storno della clientela.
  • Azioni di tutela del marchio o del brevetto.
  • Inosservanza del diritto di esclusiva territoriale.

I risultati delle indagini condotte consentono di raggiungere facilmente un accordo stragiudiziale soddisfacente, evitando il ricorso a cause ordinarie.

Tali indagini hanno l’obiettivo di raccogliere prove documentali per giustificare in sede giudiziaria ogni atto illecito ai sensi dell’articolo 2598 e seguenti del Codice Civile, fornendo evidenze decisive per la tutela degli asset aziendali.

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